Denuncia per diffamazione: quando si può fare? A quanto può ammontare un risarcimento?

La denuncia conseguente a diffamazione avviene quando una persona, a ragione o a torto, si sente offesa nel proprio onore. E’ quindi necessario capire quando procedere con la denuncia e a quanto può ammontare la richiesta di risarcimento, conforme alla legge.

La diffamazione

Diffamazione” viene dal latino tardo. La particella iniziale “di”, ha un significato negativo che indica sottrazione di fama, quindi è un’offesa alla reputazione, secondo quanto stabilisce la legge.

La diffamazione è reato quando offende la reputazione di una persona assente, in presenza di almeno due interlocutori, che ascoltano la frase diffamatoria. In casi la persona sia presente non scatta il reato penale della diffamazione, ma si tratta d’ingiuria che è un illecito civile.

In effetti, si può denunciare, quando la frase offensiva, pronunciata in nostra assenza, può modificare l’opinione degli altri nei nostri confronti, provocando anche ripercussioni negative.

Dire la verità non esclude la diffamazione, se si usano termini offensivi, compromettendo ulteriormente la reputazione di una persona. L’articolo 596 del Codice Penale stabilisce infatti che il colpevole “non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”. Tuttavia, in alcuni casi, l’accusato non è punibile, se dimostra di dire la verità.

Casi in cui non si contempla la diffamazione

La reputazione delle persone, per quanto importante, non deve tuttavia impedire di esprimere il proprio pensiero, magari commentando fatti di cronaca che hanno importanti ricadute politiche.

In queste situazioni, si può esprimere il proprio parere agli interlocutori, pur parlando negativamente di altre persone, in conformità all’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusioneLa stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Varie forme di diffamazione e conseguente punizione con risarcimento

La libertà democratica non autorizza però a parlare e scrivere a ruota libera, perché il rischio di diffamare è sempre dietro l’angolo:

  • Chiunque “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032” (art. 595 CP)
  • Diffamazione con accusa di un fatto circostanziato in un determinato luogo, e a danno di una persona precisa, aggrava il reato con carcere fino a 2 anni e sanzione fino a 2.065 euro
  • Offesa a mezzo stampa: detenzione da 6 mesi a 3 anni e multa di almeno 516 euro
  • Diffamazione per via mediatica, attribuendo alla persona un fatto specifico diffamatorio, comporta reclusione da 1 a 6 anni e multa di almeno 258 euro
  • Offesa ad autorità politica, amministrativa e giudiziaria prevede l’incremento delle pene e multe fino a un terzo
  •  La diffamazione si esercita anche via internet e sui social network.

Come si procede per fare denuncia

Il giudice stabilirà l’importo del risarcimento, valutando attenuanti o aggravanti. Chi ha commesso un “ingiusto danno” deve risarcire il diffamato.

La diffamazione non prevede procedura d”ufficio, ma è necessario presentare querela, entro 3 mesi dal giorno delle frasi diffamatorie subite.

Il diritto al risarcimento vale sia nel giudizio penale, sia in sede civile. Nel giudizio penale ci si deve anche costituire parte civile. Nel giudizio civile è necessario provare il danno alla reputazione. I reati, compresa la diffamazione, non vanno in prescrizione prima di 6 anni.

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