Provviste di bordo: quali sono? Cosa dicono le normative?

Le provviste e dotazioni di bordo sono regolate da una specifica normativa. Prima di andare a scoprirne di più, però, capiamo che cosa s’intende con il termine “provviste di bordo”.

Quali sono le provviste di bordo

Le provviste di bordo includono tutti i generi che, a bordo di un’imbarcazione, vengono usati sia dall’equipaggio sia dai passeggeri e che possono essere consumabili. Fra questi, quindi, rientra anche il gasolio necessario agli spostamenti in mare. Stando al testo unico delle leggi doganali l’agevolazione fiscale dell’imbarco in franchigia doganale delle provviste di bordo è previsto anche per le unità da diporto italiane, che siano per uso commerciale o privato. È possibile imbarcare le provviste a bordo purché la nave parta da un porto italiano e che sia diretta verso uno extracomunitario, la partenza non può avvenire oltre le 8 ore da quando sono state caricate a bordo le provviste e l’autorità marittima deve segnalare, su un apposito “giornale partenze e arrivi” tutte le annotazioni in merito fra cui il nome del porto di partenza e quello di destinazione. L’autorità doganale deve poi inserire informazioni quali orario e data dell’imbarco delle provviste mentre, infine, l’autorità estera avrà il compito di scrivere il porto e la data di arrivo.

Cosa dicono le normative

La normativa in merito alle provviste e dotazioni di bordo include il TULD (Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n.43) e il Codice Doganale dell’Unione (Reg UE 952/2013). È necessario prendere in considerazione anche la normativa in merito all’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 254 del TULD stabilisce che le provviste di bordo che vengono trasbordate o imbarcate sulle navi che partono da porti del nostro Paese siano in transito o in riesportazione se dirette all’estero e in esportazione definitiva se dirette in un altro porto italiano o in uno nazionalizzato. In questo caso bisogna applicare il relativo regime doganale. Altri articoli del TULD stabiliscono delle direttive in materia come, per esempio, l’articolo 269 che determina come macchinari e prodotti esteri e nazionali che sono imbarcati in porti italiani, a prescindere dalla bandiera della nave, se destinati a dotazioni di bordo delle navi stesse (che devono essere idonee per la navigazione e avere una stazza superiore alle 50 tonnellate, vengono considerati usciti in transito se esteri e in esportazione se, invece, sono nazionali o nazionalizzati. Questo è vero solo nel caso in cui, per l’imbarco e lo sbarco dei macchinari e dei prodotti, non è previsto il coinvolgimento di cantieri o assuntori specializzati di altro tipo.

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