Inabilità temporanea al lavoro: come certificarla? Cosa comunicare all’INPS?

Viene considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità parziale o totale che possa derivare da un danno alla salute fisica, mentale o psichica nel compiere un lavoro nella professione o nell’attività abituale. Un’incapacità al lavoro, seppure temporanea, deve essere sempre confermata da un medico attraverso l’elaborazione di una certificazione. Questo certificato deve essere presentato al datore di lavoro dopo tre giorni di inabilità lavorativa, che avrà cura di comunicare il tutto all’INPS.

Che cos’è l’inabilità temporanea al lavoro?

In base al rapporto di lavoro, la malattia può essere un evento dal quale ne deriva un’impossibilità nello svolgimento di un’attività lavorativa che non è imputabile al lavoratore. In questi casi, è necessario che un medico attesti l’esistenza della malattia redigendo un certificato in modo che il lavoratore possa mantenere il proprio posto di lavoro, ottenere l’accredito dei contributi e il trattamento economico spettante.

Per inidoneità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisce totalmente il lavoratore a compiere la propria attività professionale, in via temporanea a seguito di una malattia o di un infortunio. Ovviamente per infortunio si intente un evento esterno che produca lesioni fisiche constatabili da un medico attraverso opportuna certificazione e per malattia un’alterazione dello stato di salute che non dipenda da alcun infortunio.

La legge stabilisce infatti, che:

  • il datore di lavoro: sia tenuto a garantire il mantenimento del posto di lavoro a tutti coloro che non essendo disabili al momento dell’assunzione abbiano avuto un infortunio sul lavoro oppure una malattia tale da provocare disabilità temporanea;
  • i lavoratori colpiti da malattia o infortunio: non rappresentano un motivo giustificato di licenziamento nei casi in cui possano svolgere mansioni equivalenti o inferiori.

L’indennità per inidoneità temporanea: come funziona?

Si tratta di una prestazione economica che va a sostituire la regolare retribuzione spettante al lavoratore. Questa viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia che impedisca di svolgere l’abituale attività lavorativa a decorrere dal quarto giorno successivo all’infortunio o alla manifestazione della malattia, compresi giorni festivi e fino alla completa guarigione. L’INAIL eroga l’indennità giornaliera nella misura:

  • del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
  • del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla completa guarigione.

In caso di ricovero in una struttura privata di cura, l’INAIL può erogare un terzo importo dell’indennità senza familiari a carico. Il datore di lavoro invece, possiede l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione, tranne in caso di condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per 3 giorni che seguono.

L’indennità temporanea viene calcolata tenendo conto della retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore nei 15 giorni che precedono l’evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo si effettua sulla base delle retribuzioni stabilite con decreto ministeriale. L’indennità, inoltre è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall’INAIL che rilascia all’assicurato la necessaria certificazione fiscale.

Cosa comunicare all’INPS?

Il lavoratore in caso di infortunio informa il proprio datore di lavoro immediatamente e della malattia entro 15 giorni dalla sua manifestazione, presentando opportuno certificato medico che attesti le proprie condizioni di salute.

A questo punto, il datore di lavoro inoltra la denuncia alla sede competente che viene individuata in base al domicilio del lavoratore, entro un paio di giorni dalla data di ricezione del certificato medico per l’infortunio ed entro 5 giorni per quello della malattia, attraverso:

  • la sezione servizi online del portale INAIL, alla voce “denunce di infortunio online”;
  • PEC nel caso di difficoltà tecniche per l’accesso o l’utilizzo del servizio online.

Il lavoratore può chiedere assistenza a un CAF.

 

Puoi leggere anche