Art 27 costituzione: che cosa stabilisce? Quali sono i suoi punti principali?

L’articolo numero 27 della Costituzione italiana si fonda sulla responsabilità penale a livello personale. Il concetto è quello della colpevolezza che, però, non viene riportato nell’ordinamento giuridico italiano. Infatti la Costituzione e il codice penale fanno uso del termine colpevole solo per indicare il responsabile di un reato. Il principio dell’articolo numero 27 è diviso in diversi comma. Il primo comma dice:  “La responsabilità penale è personale.” Il terzo recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” Quindi ogni pena è volta a rieducare la persona colpevole al fine di cambiare e modificare i suoi atteggiamenti che possono ledere le altre persone. Il secondo comma dice:  “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” Dovrà essere il giudice a stabilire se una persona è punibile con il carcere o meno. L’ultima parola spetta a lui. Infine, nell’ultimo comma, viene chiaramente ribadito che non è ammessa la pena di morte, poiché va contro il principio rieducativo della pena e contro anche i diritti umani.

Che cos’è la colpevolezza?

Cos’è la colpevolezza? Su questi termine sono stati aperti molti dibattiti: Il termine prevede sia una concezione psicologica sia una normativa.  Quella psicologica presuppone due finalità: la prima sottolinea che la responsabilità penale presuppone una partecipazione psicologica al reato commesso da una persona. Si parla, dunque, di un concetto astratto di colpevolezza. La seconda è che questo concetto racchiuda la colpevolezza solo all’atto volontario relativo al singolo reato.

L’altra concezione, quella normativa, è nata dalla critica alla teoria psicologica. Questa nuova teoria recita che la colpevolezza è contraddittoria tra la volontà dell’individuo nel caso concreto e la volontà della norma. É stata applicata per la prima volta dal giurista tedesco Reinhard Frank nel caso di un cassiere e di un’azienda di portavalori che entrambi commettono un reato di appropriazione indebita. Il primo conduce una virtù agiata, pagato molto bene, il secondo, invece, non ha gli stessi vantaggi del primo, è sottopagato ed ha anche una famiglia numerosa. Il dolo è presente in entrambi i reati, ma il secondo individuo ha meno colpevolezza del primo.

La colpevolezza, dunque, si basa su diversi aspetti: l’imputabilità, quindi la capacità di intendere e di volere. La volontà di commettere una determinata azione o dell’omissione della stessa. La colpa di fronte ad un reato commesso e del quale si è consapevoli. La conoscenza del precetto penale e l’assenza di errori.

La nascita dell’articolo 27

Questo articolo è nato il 17 settembre 1946. Fu approvato dalla Sottocommissione della Commissione per la Costituzione:

“L’innocenza dell’imputato è presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione. Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie”.

Nei mesi e anni successivi furono via via emanati sempre nuovi articoli fino a quello definitivo del 20 dicembre 1947.

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