All’interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa viene istituito il comitato di valutazione docenti. È un organo che rappresenta le varie anime della scuola (docenti, genitori e studenti) che ha il delicato compito di individuare i criteri per valorizzare gli insegnanti e dare pareri sul superamento del periodo di prova svolto da personale docente ed educativo. Ma vediamo da chi è composto, quali sono i ruoli ed i compiti del comitato.
Da chi è composto e cosa fa il comitato di valutazione docenti
Il comitato di valutazione docenti è governato dal dirigente scolastico ed è composto da tre docenti dell’istituto (due vengono scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto), un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio d’istituto (nelle scuole d’infanzia e del primo ciclo di istruzione i rappresentanti dei genitori sono due) ed un componente esterno che viene indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti e dirigenti. I compiti del comitato possono essere sintetizzati in due punti:
- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, basandosi sulla qualità dell’insegnamento, sul successo formativo degli studenti, sui risultati ottenuti in termini di potenziamento delle competenze e di collaborazione alla ricerca didattica, sulle responsabilità assunte a livello organizzativo e didattico per la formazione del personale;
- esprimere un parere sul superamento del periodo di prova sostenuto dal personale docente ed educativo; questo compito viene svolto dall’organo in forma ristretta, ovvero dal dirigente scolastico e dai docenti.
Durata in carica, convocazioni e assemblee del comitato
La durata del comitato di valutazione docenti è quantificata dalla legge in tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri dovesse perdere il suo status di docente, il consiglio di istituto procede con la nomina di un suo sostituto; se invece vengono a mancare più membri, si procede con una nuova designazione. Il comitato viene convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno; la convocazione è obbligatoria se viene richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene inviata per email con almeno cinque giorni di anticipo; in caso di convocazione di urgenza, l’email può essere inviata fino a 48 prima. L’assemblea è valida se vi partecipano almeno la metà dei componenti del comitato. Il voto è sempre palese ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Gli atti del comitato ed i verbali delle sedute (redatti dal segretario e firmati anche dal presidente) sono pubblicati sul sito web dell’istituto.