Perchè l’adeguamento sismico?

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico. E’ statisticamente dimostrato che, mediamente, ogni 8 anni, si verifica un terremoto con gravi conseguenze sia per le persone che per gli edifici. La pericolosità sismica della nazione è quindi elemento che merita attenzione.

L’Italia ha una pericolosità sismica alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo).

La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

E’ per questo motivo che è importante agire preventivamente, per scongiurare tragedie.

Cosa dice la legge per l’adeguamento sismico?

La normativa attuale, disciplinata dal Decreto del Ministeri delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 – NTC08, afferma che l’adeguamento sismico è un intervento obbligatorio per gli edifici pubblici o considerati strategici: ad esempio gli edifici governativi, gli ospedali e le scuole.

Nello specifico, la norma in oggetto distingue tra tre differenti tipologie di intervento per gli edifici esistenti:

  1. Interventi di adeguamento antisismico degli edifici, atti al raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC
  2. Interventi di miglioramento antisismico, atti all’aumento della sicurezza strutturale, senza che sia necessario comunque raggiungere i livelli richiesti dalle NTC
  3. Interventi locali che portano ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti e che interessano i singoli elementi strutturali.

Il DM 2018 afferma inoltre che è obbligatoria una valutazione sismica dell’edificio esistente in caso di:

  • variazione di classe e/o di destinazione d’uso con incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%
  • sopraelevazione o ampliamento dei locali
  • interventi strutturali per la trasformazione dell’edificio in un fabbricato diverso dal precedente

A questo si aggiunge che gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del DM che hanno un valore strategico (come le scuole o gli ospedali) devono rispettare anche i livelli di sicurezza previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003.

Adeguamento sismico o miglioramento sismico? Quale è la differenza?

Spesso si fa confusione tra i due termini. Entrambi gli interventi riguardano l’intera struttura ma si differenziano in base al livello di sicurezza che viene garantito.

Il miglioramento sismico, come appunto dice il termine, è un miglioramento. Il suo obiettivo è di accrescere il livello di sicurezza antisismica. Tale grado di sicurezza non potrà però raggiungere il livello di un edificio costruito ex novo. Al contrario, un intervento di adeguamento sismico prevede che venga raggiunta la soglia di sicurezza prescritta dalla legge, secondo la zona di rilevanza sismica in cui si è ubicati.

Le NTC fanno riferimento ad un coefficiente che non è altro che il rapporto fra la capacità di resistere della struttura prima e dopo l’intervento: di solito lo si lega all’accelerazione sismica massima sopportabile dall’edifico prima e dopo l’intervento. Per edifici comuni in presenza di miglioramento è sufficiente che tale coefficiente sia minimo pari a 0.10 per cui basta aumentare la sicurezza del 10%. Per l’adeguamento invece il coefficiente. deve essere pari a 1.00 o casi particolari a 0,80.

Prima di realizzare un intervento di adeguamento sismico, il progettista e i tecnici dovranno studiare attentamente l’edificio esistente, in modo da proporre le soluzioni più adeguate per:

  • Permettere alla struttura di assorbire le azioni provocate da un sisma;
  • Garantire la funzionalità degli ambienti;
  • Mantenere le caratteristiche originarie dell’edificio, scegliendo dei materiali adeguati.

E gli interventi locali? Di cosa si tratta?

Gli interventi locali sono dei lavori che interessano singole parti e/o elementi della struttura dell’edificio. Quest’ultimo non deve essere modificato in modo importante ma deve mantenere le caratteristiche strutturali iniziali (se no si configura intervento di miglioramento).

L’obiettivo dell’azione è quello di raggiungere una o più delle seguenti finalità:

  • nel caso di danni, ripristinare la situazione iniziale;
  • migliorare la resistenza e/o la duttilità delle singole parti, che non siano per forza danneggiate;
  • impedire il collasso locale;
  • modificare una porzione (limitata) della costruzione.

Per questa tipologia di interventi, è sufficiente che il progetto sia riferito alla sola parte e/o elemento interessato dimostrando l’effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Come si esegue un intervento di miglioramento sismico?

Per effettuare un intervento di questo tipo è necessario innanzitutto eseguire un’analisi globale della struttura e ricavarne un indicatore dato dal rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di un nuovo edificio.

Al termine dell’intervento, è necessario che l’edificio soddisfi i requisiti enunciati dal testo “Norme tecniche delle costruzioni” redatte nel 2018 e i relativi aggiornamenti. E’ comunque fondamentale che la struttura su cui si è intervenuto raggiunga un incremento minimo del 10%, cioè che il coefficiente citato precedentemente sia superiore a 0.1.

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