Legittima Difesa: che cosa prevede la Riforma

La nuova Legge sulla Legittima Difesa è stata recentemente approvata prevede l’inasprimento delle pene per i reati di rapina e furto, nonché della difesa privata legittima. La Riforma sostenuta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini è stata approvata in Senato con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti.

L’approvazione dei primi 6 Articoli

La Legittima Difesa rappresenta una delle battaglie storiche maggiormente sostenute dal partito politico della Lega, delineando i primi 6 articoli approvati in Senato in suo riferimento. Il 1 Articolo dispone la legittimità della difesa personale all’interno della propria dimora. L’Articolo 2 sancisce il concetto di “grave turbamento” alla base delle cause di non punibilità; l’Articolo 3 ha modificato la disciplina in merito alla  sospensione condizionale della pena, concessa odiernamente soltanto dietro il pagamento totale a risarcimento dei danni subiti dalla vittima.

L’Articolo 4 dispone invece l’aumento della pena in corrispondenza della violazione di domicilio, sotto un periodo di detenzione odierno stabilito da 2 a 4 anni. Gli Articoli 5 e 6 prevedono invece l’inasprimento delle pene per i furti e i delitti presso abitazioni private sotto una detenzione compresa tra i 6 e i 7 anni.

Articolo 1

La detenzione di un’arma privata dovrà essere legittimamente detenuta e per ciò correttamente registrata, ai fini della difesa della propria proprietà, oggetti, familiari presenti compresa la propria incolumità e i beni ‘altrui’ in presenza effettiva di un pericolo.

Articolo 2

Il secondo articolo è andato a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, escludendo la punibilità in casi di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto in quel momento, etichettato come un ‘eccesso di legittima difesa’.

Articolo 3

Questo articolo si basa sulla possibilità di poter la sospensione condizionale della pena, in caso di furto avvenuto all’interno di appartamenti, soltanto sotto un’integrale risarcimento dei danni causati alle vittime proprietarie e residenti. La violazione di domicilio viene invece portata a 4 anni di detenzione, compreso lo scippo, per una sanzione massima fissata a 7 anni.

Articolo 4

Il quarto articolo ha modificato le disposizioni dell’articolo 614 del codice penale, portando le pene da 1 a 5 anni al primo comma, da 2 a 6 anni nel quarto comma.

Articolo 5

Il quinto articolo è andato a modificare l’articolo 624-bis del codice penale, sancendo una pena da 4 a 7 anni al primo comma, da 5 a 10 anni al terzo comma compresa una  multa da 1.000 a 2.500 euro.

Articolo 6

Il sesto ed ultimo articolo approvato in sede di Senato ha modificato l’articolo 628 del codice penale, portando la pena a 5 anni in direzione del primo comma, a 6 anni nel terzo comma compresa una multa da 2.000 a 4.000 euro, a 7 anni al quarto comma per una multa fissata tra le 2.500 e 4.000 euro.

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