DL 66/2014: di che cosa tratta? Chi ha diritto al bonus previsto?

Nel panorama professionale italiano esistono delle forme di sostegno economico in grado di supportare i lavoratori dipendenti e di dare una certo sollievo alle proprie finanze. Con il DL 66/2014, si è deciso infatti di ridurre il cuneo fiscale attribuendo un credito di imposta qualora sorgano determinate circostanze. In questo modo, si è introdotta una misura che ha i suoi vantaggi riuscendo a fornire i giusti presupposti per una migliore sostenibilità finanziaria generale.

DL 66/2014: di cosa si tratta?

Il riferimento normativo introdotto poc’anzi ha come oggetto misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Nel corso del 2014 il discorso introdotto qualche riga fa prevedeva anche delle specifiche misure a sostegno di determinate categorie di lavoratori. Difatti, i lavoratori ritenuti idonei al suddetto decreto avevano diritto a ricevere un bonus pari a un massimo di 640 euro annui. Il credito in questione non andava a concorrere in qualità di reddito, ed era suddiviso su base mensile. Quindi, il lavoratore che ne aveva diritto poteva ricevere fino a un massimo di 80 euro al mese. Nel corso del 2020 l’elargizione del bonus pari a 80 euro che si riferisce al DL 66/2014 ha beneficiato di alcuni accorgimenti. Pertanto bisogna valutare la variazione in questione relazionandosi alla situazione lavorativa del momento.

Le nuove misure introdotte hanno abolito il decreto legge in questione per essere, poi, sostituito dal decreto approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2020. In virtù di tale variazione, sempre per gli aventi diritto il bonus erogato varia da 80 a 100 euro.

Chi ha diritto a questo bonus?

Il DL 66/2014 si rivolge, essenzialmente, a chi possiede i seguenti requisiti: un reddito complessivo annuo non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 26.000. Per quei redditi che superano la soglia dei 24.000 euro si istituisce una metodologia di calcolo diversa, che comprende solo parzialmente il bonus complessivo; l’imposta lorda calcolata deve risultare di gran lunga superiore rispetto a quella che è la trattenuta dipendente; il reddito deve essere legato a mansioni legate ad attività in qualità di dipendente o da redditi assimilati a tale specifica.

Nel novero dei redditi assimilati, esistono i compensi ottenuti da chi collabora come socio all’interno di una cooperativa nonché i risarcimenti e i guadagni ottenuti a carico di soggetti terzi da prestatori di lavoro dipendenti per mansioni svolte assecondando tale prerogativa; le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per finalità legate alla formazione o alla pratica professionale; i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; determinate specie di attività pensionistiche e quegli introiti per attività socialmente rilevanti che rispettino determinate applicazioni normative.

Non possono, invece, godere del bonus i titolari di pensione e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli già menzionati. Inoltre, ne restano esclusi anche i titolari di partita IVA, così come i lavoratori autonomi o chi percepisce dei redditi derivanti da forme d’impresa. Perciò, prima di procedere per una richiesta in tal senso, occorre assicurarsi della propria forma professionale.

 

 

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