Art 73 DPR 390/90: che cosa dice? Quali penalità prevede?

Per i reati in materia di stupefacenti dobbiamo fare riferimento all’art 73 del DPR 309/90. L’articolo verte sul tema di produzione e traffico di stupefacenti. Diamo uno sguardo più da vicino per capire quali sono le condotte punite con questo articolo.

Il testo della disposizione l’articolo 73

L’articolo 73 costituisce la base da cui partire quando si parla di reati in materia di droghe. Con questo testo unico si vuole tutelare la salute pubblica, che è un bene giuridico garantito e si vogliono salvaguardare anche i diritti fondamentali dei cittadini.

Questo articolo prevede diverse condotte tenute da persone, che devono essere represse dalle forze pubbliche per la tutela dell’ordine e della salute.

“Chiunque, senza l’autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000

Le condotte punite dall’art 73

Il testo unico è stato costruito su un doppio binario. Ciò significa che ai fatti penalmente rilevanti si possono anche affiancare illeciti amministrativi. Gli uni previsti dall’art 73 e gli altri previsti all’art 75 del testo unico.

Bisogna però fare una distinzione e capire quindi in che momento siamo davanti a fatti di rilevanza penale e quando invece si tratta di illeciti amministrativi.

Per distinguere bisogna capire qual è la destinazione della droga prodotta, fabbricata o inviata. Se è ad uso esclusivamente personale senza fini di vendita si considera illecito amministrativo ex art 75 DPR 390/90.

Nel primo comma dell’art 73 invece sono stati elencati dei comportamenti che producono conseguenze penali. Quali sono questi elementi:

  • coltivazione
  • produzione
  • fabbricazione
  • estrazione
  • raffinazione

Si tratta di processi volti a produrre ed ottenere le sostanze stupefacenti. Con questi comportamenti descritti dalla norma si elencano i modi di preparare la droga per immetterla sul mercato e destinarla non solo ad uso privato ma anche ad altri consumatori.

Come distinguere tra uso personale e vendita

Distinguere tra uno spacciatore ed un assuntore di droga è la scriminante per capire se il fatto costituisce illecito amministrativo o reato.

Il primo elemento da considerare è la quantità della sostanza posseduta. Ci sono dei limiti stabiliti dal Ministero della salute oltre i quali una certa quantità è considerata a fini di spaccio.

Ci sono però altri elementi da considerare:

– modalità di presentazione della sostanza stupefacente

– peso lordo complessivo

– confezionamento delle sostanze

– qualità soggettive dell’agente

Sono tutti elementi che aiutano a capire se la droga posseduta sia esclusivamente per uso personale, e quindi se si tratti di un assuntore o se invece sia pronta per lo spaccio.

Si tratta ovviamente di due situazioni diverse, sempre punibili secondo il DPR 390/90 ma con pene differenti come stabilito dal primo comma della norma in questione. Per uno dei due casi è prevista una sanzione amministrativa da 26.000€ ad un massimo di 260.000€ mentre per il secondo sono previste pene detentive da 6 mesi a 20 anni.

 

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